Nessuno sconto di pena per chi uccise la barista del Moulin Rouge
REGGIO EMILIA. Due immagini colpiscono nel processo, con rito ordinario, avviatosi ieri e in cui rischia l’ergastolo il marocchino 36enne Hicham Boukssid: nell’agosto 2019 si è macchiato dell’uccisione a coltellate della barista cinese 25enne Hui “Stefania” Zhou per un amore malato e maturato solamente nella testa del nordafricano.
Da una parte l’imputato assassino, sempre a testa bassa, sia che sia seduto in prima fila (a fianco del difensore e dell’interprete), sia che si muova nell’aula scortato dagli agenti penitenziari. Sente il peso oppressivo della situazione e non vuole incrociare lo sguardo dei familiari della vittima. Il gruppo cinese è piazzato in fondo all’aula. Assistono composti all’udienza, si solleva solo il lungo e sordo pianto della madre. Sono lacrime strazianti.
In apertura l’avvocato difensore Pina Di Credico prende la parola per una ventina di minuti, chiedendo alla Corte di procedere con il rito abbreviato per il suo assistito (giudizio alternativo con sconto di pena negato in udienza preliminare, ndr) perché ritiene non sussistenti le tre aggravanti legate dall’accusa all’omicidio: «Tutti e quattro gli psichiatri coinvolti sono concordi nel ritenere – entra nel merito – che Bouksid fosse affetto da una malattia, che si chiama delirio secondario. Una malattia che non si manifesta all’improvviso, ma che era presente nell’imputato, per quanto riguarda il suo rapporto con la povera ragazza, già dal 2017. Per questo ritengo che il vizio parziale di mente escludi la premeditazione, nel momento in cui si è recato nel bar vi sono forti indicatori del fatto che non fosse capace d’intendere e di volere già da almeno 15 giorni. Contesto anche i futili motivi che ovviamente sono legati al vizio di mente e l’aggravante della crudeltà, che non c’è: nel video è possibile riscontrare come la condotta omicida si è esaurita nel momento in cui si è accorto di aver sferrato l’unico colpo mortale. Non c’è un quid pluris rispetto all’obiettivo di uccidere, nel momento in cui la ragazza muore lui si ferma e cerca di uccidere se stesso. Con un quadro simile vanno sentiti subito gli psichiatri, per evitare un processo lungo ed estenuante».
Il pm Marco Marano si oppone fermamente alla richiesta difensiva: «La giurisprudenza non dice che un soggetto seminfermo di mente non possa rispondere di premeditazione, futili motivi e crudeltà. E la difesa ha interesse che questo processo non si svolga, non vuole far conoscere le modalità barbare con cui è stata uccisa la ragazza: l’audio terribile dell’omicidio parla da sè... L’imputato sa bene quello che ha fatto – rimarca il magistrato, perché da sempre lo ritiene capace d’intendere e di volere al momento dell’omicidio – e circa nove mesi dopo i fatti, lui in carcere parla con la sorella e dall’intercettazione emerge che le racconta cos’ha fatto nei dieci giorni di latitanza, dove ha vissuto come un Rambo nelle campagne. I futili motivi sussistono perché lui considerava la giovane un oggetto di cui appropriarsi, ammazzandola. Sulla crudeltà, vi renderete conto – dice rivolgendosi al collegio giudicante – dai video e dagli audio in che cosa sia consistita la sua malvagità, cosa significhi far soffrire una persona».
Stessa opposizione dalle parti civili. Dei due legali, parte per primo l’avvocato Giulio Cesare Bonazzi che tutela la madre e il fratello della vittima: «Un processo lungo ed estenuante? In realtà è il tentativo della difesa di non farvi vedere il filmato, con lui che urla “Muori” e lei che l’implora di non uccidere. Subito dopo tenta di suicidarsi? Non ci credo. Per me chi lo vuole fare poi lo fa. Non si dimentica una figlia uccisa in quel modo e sarebbe disumano che questo signore non venga processato».
Gli fa eco l’avvocatessa Simona Magnani che assiste il padre della barista morta: «Non è provato che la patologia sia la causa esclusiva del delitto. Il processo è necessario». Dopo una breve camera di consiglio la Corte – presieduta da Cristina Beretti, a latere la collega Chiara Alberti e i giudici popolari – rigetta la richiesta della difesa sia sul rito che sulle aggravanti. —
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