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Сентябрь
2024

Le rinviano la visita specialistica, lei la fa privatamente: l’Azienda sanitaria dovrà risarcirla di 133 euro

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Si era rivolta all’azienda sanitaria, su indicazione del medico di base, per prenotare una visita dermatologica, che, sulla base della prescrizione medica, avrebbe dovuto essere effettuata entro dieci giorni. A causa degli inevitabili disagi causati dalla pandemia, la visita in questione, richiesta il 2 febbraio 2023, era stata fissata dall’azienda sanitaria universitaria Friuli centrale per il 26 aprile, oltre due mesi dopo.

La paziente aveva richiesto all’AsuFc l’autorizzazione ad effettuare autonomamente il controllo, in regime di libera professione, ma aveva ricevuto un diniego. La donna, residente a Udine, aveva deciso di rivolgersi a un libero professionista sostenendo una spesa di 73 euro (oltre alle spese per attivare il procedimento davanti al giudice di pace) rispetto alla quale aveva poi chiesto il rimborso e il risarcimento del danno morale nella misura di 200 euro.

Il caso è finito davanti al giudice di pace di Udine, Elisabetta Kraus che, nella causa civile, ha condannato AsuFc, difesa dall’avvocato Guglielmo Pelizzo del Foro di Udine, al pagamento di 133 euro (spese legali compensate). Non è stato accolto, invece, il risarcimento per il danno morale. «Siamo soddisfatti – commenta Kizito Misehe, medico di medicina generale, che ha seguito la paziente – per questa sentenza perché viene ripristinato il concetto che il malato abbia diritto a ricevere le cure nei tempi stabiliti dalla legge senza ritardi che si ripercuotano negativamente sia dal punto di vista sanitario per l’aggravarsi della malattia, sia dal punto di vista economico, se costretti a rivolgersi al privato. Non è possibile essere abbandonati a se stessi senza soluzione se non quella di addivenire alle vie legali per veder riconosciuti i propri diritti stabiliti da una legge del 2009, ignorata ed aggirata fino ad ora, in questo caso da AsuFc. Speriamo che, proprio grazie a questa sentenza, le cose possano finalmente cambiare per tutti i malati».

L’avvocato Pelizzo annuncia che presenterà ricorso. «La sentenza del giudice di pace – le parole del legale – è errata e come tale sarà oggetto di tempestiva impugnazione. AsuFc, nelle proprie difese, ha contestato la fondatezza delle domande svolte dalla signora sia per profili procedurali che di merito. Quanto ai primi per difetto di giurisdizione e per carenza di interesse. La ricorrente avrebbe dovuto, secondo la tesi dell’azienda, impugnare davanti al giudice amministrativo il diniego all’autorizzazione per l’accesso alla libera professione e non ricorrere al giudice ordinario per il rimborso, impugnazione che non è stata mai proposta».

Aggiunge ancora il legale: «Nel merito il giudice di primo grado, disattendendo le argomentazioni della convenuta, ha ritenuto cessata l’emergenza pandemica benché la richiesta di visita (febbraio 2023) si collocasse in epoca precedente alla dichiarazione di cessazione della pandemia da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (5 maggio 2023). Non avendo condiviso il giudice di prime cure le difese dell’azienda sanitaria, le stesse verranno riproposte al giudice d’Appello confidando nell’accoglimento delle stesse e quindi nella riforma della pronuncia. Diversamente – conclude l’avvocato Pelizzo – il giudice di pace ha respinto la richiesta formulata dalla ricorrente di risarcimento del danno morale per i disagi patiti ritenendola generica e indimostrata».




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