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“Le vittime possono subire disparità di trattamento”, il giurista sul rischio della duplicazione dei processi sulla strage di Crans Montana

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La tragedia di Crans-Montana apre uno scenario giudiziario complesso e inedito: più magistrature nazionali – Svizzera, Italia, Belgio e Francia – indagano contemporaneamente sullo stesso fatto, ciascuna secondo i propri criteri di competenza. Il giurista Vincenzo Militello, professore ordinario di diritto penale nell’Università di Palermo, spiega perché la moltiplicazione dei procedimenti è una conseguenza della globalizzazione, quali rischi comporta per imputati e vittime e quali strumenti di cooperazione internazionale esistono – o mancano – per evitare conflitti di giurisdizione e duplicazioni. Tutto questo mentre da Sion arriva la notizia che Jacques Moretti, titolare del Costellation, potrebbe ottenere a breve la libertà su cauzione.

Professore, che cosa significa, dal punto di vista giuridico, che sulla strage di Crans-Montana indaghino contemporaneamente magistrature di più Paesi?
In generale, quando un fatto interessa più ordinamenti penali perché una qualsiasi parte di esso si è realizzato nel territorio di più stati o per la nazionalità della vittima e/o dell’autore), ciascuno di essi ha in via di principio una possibilità di qualificarlo come reato indipendentemente dagli altri. Nel caso in questione, diverse giurisdizioni nazionali stanno appunto procedendo per verificare se e quali reati siano stati commessi per i rispettivi sistemi penali.

Qual è il criterio principale che individua la competenza dello Stato svizzero come autorità giudiziaria “centrale” dell’inchiesta?
La competenza dello Stato svizzero nasce dal principio di territorialità come criterio per determinare la giurisdizione competente, anche se è improprio attribuirle un ruolo formale di “centralità”, che presupporrebbe una gerarchia fra i vari ordinamenti coinvolti, la quale invece non esiste per il principio di parità fra gli Stati. Per gli atti attinenti alla raccolta delle prove le autorità svizzere hanno invece una posizione prioritaria in quanto le altre autorità straniere procedenti devono rivolgersi allo Stato svizzero che ha sovranità sul luogo. Altri stati possono seguire anche criteri differenti per riconoscere la propria competenza, come la nazionalità della vittima o dell’autore. In Italia, in particolare dal 2016 si prevede espressamente che per i reati commessi a danno di cittadini vi sia una competenza del Tribunale o della Corte di Assise di Roma quando non siano applicabili altri criteri riferiti alla posizione dell’imputato.

Esiste il rischio di procedimenti duplicati?
Sì, per il principio suddetto di autonomia delle giurisdizioni nazionali. Tuttavia un accordo internazionale in ambito UE (ed a cui è associata anche la Svizzera, pur non parte dell’UE) prevede il non bis in idem processuale per chi sia stato giudicato con sentenza definitiva in una giurisdizione degli Stati Parte. Nel caso attuale tuttavia ci troviamo ancora in una fase di indagini preliminari e dunque le varie attività requirenti non sono sottoposte a tale vincolo. Le rispettive attività possono essere tanto su iniziativa autonoma o su richiesta espressa e la rogatoria avanzata dai PM romani si inserisce in tale quadro.

Quanto è frequente, nella sua esperienza comparatistica, che tragedie avvenute in un solo Stato generino indagini penali in quattro Paesi diversi? È un segnale di maggiore tutela delle vittime o di frammentazione del sistema?
Di fronte ai noti fenomeni di incremento della mobilità internazionale e di globalizzazione economica i casi in cui i confini di un ordinamento giuridico sono troppo ristretti per esaurire la qualificazione giuridica dei fatti sono in rapido incremento. La moltiplicazione dei procedimenti fra giurisdizioni penali diverse presenta vari inconvenienti, non solo per l’imputato che deve affrontare la propria difesa di fronte a sistemi processuali differenti e con garanzie diverse, ma per le stesse vittime che possono subire disparità di trattamento nei diversi ordinamenti già a livello di rappresentatività in sede processuale, oltre che di dispendio di energie fra i vari sistemi procedenti, che devono ricorrere ad atti di indagine in principio del tutto autonomi. Mentre per questi ultimi una volontà di cooperazione fra le varie autorità procedenti può contenere gli inconvenienti, gli altri aspetti richiederebbero una formalizzazione di regole che prevengono o quantomeno risolvono i possibili conflitti di giurisdizione.

Questo cosa significa?
Naturalmente tale scenario è tanto più difficile da realizzare quanto più disomogenei sono i vari sistemi giuridici in gioco: il caso Regeni è stato da questo punto di vista molto istruttivo per le difficoltà che si sono incontrate nel rapporto fra il nostro sistema giuridico e quello egiziano. In ambito UE invece la fondamentale condivisione di un quadro di garanzie ha invece consentito l’adozione di uno strumento apposito (una decisione quadro del 2009 n. 948) che si occupa della materia, che tuttavia ha ancora bisogno di una regolamentazione adeguata alla delicatezza dei problemi in gioco.

L'articolo “Le vittime possono subire disparità di trattamento”, il giurista sul rischio della duplicazione dei processi sulla strage di Crans Montana proviene da Il Fatto Quotidiano.




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