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“Paolo Bellini era alla stazione di Bologna il giorno della strage. Il suo alibi è falso”: le motivazioni della Cassazione

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La presenza di Paolo Bellini sul luogo della strage di Bologna, subito dopo l’esplosione della bomba del 2 agosto 1980, “è stata ampiamente accertata”, mentre il presunto alibi fornito dall’ex terrorista nero era completamente falso. Lo scrive la Corte di Cassazione, motivando al sentenza con cui lo scorso 1 luglio ha confermato l’ergastolo per l’ex esponente di Avanguardia Nazionale, riconosciuto colpevole della strage di 85 persone, con circa 200 feriti. “È stata ampiamente accertata la presenza di Bellini sul luogo del delitto subito dopo lo scoppio dell’ordigno esplosivo. Presenza che il ricorrente ha contrastato allegando un alibi dimostratosi non solo falso, ma organizzato previamente in modo raffinato ed eseguito ‘abilmentè nei minimi particolari in vista dello specifico contributo che il ricorrente avrebbe offerto per la realizzazione del delitto e degli altrettanto specifici ‘pericolì che egli doveva contrastare (essere visto sul posto al momento dello scoppio)”, scrivono i giudici della sesta sezione penale.

La sentenza

I supremi giudici, con la sentenza, hanno confermato anche le condanne per gli altri due imputati che avevano presentato il ricorso contro la sentenza d’appello di Bologna: si tratta dell’ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel, accusato di depistaggio e condannato a sei anni di reclusione, e Domenico Catracchia, ex amministratore di condominio in via Gradoli, a Roma, accusato di false informazioni al pm al fine di sviare le indagini, condannato a quattro anni. Rigettando il ricorso della difesa e accogliendo quanto chiesto nella requisitoria dal sostituto procuratore generale della Cassazione, Antonio Balsamo, i supremi giudici sottolineano nelle motivazioni come “la sentenza impugnata sia pervenuta all’affermazione di responsabilità di Bellini attraverso una ricostruzione indiziaria rigorosa, priva di illogicità manifeste, fondata su elementi dimostrativi dotati dello spessore indicato dall’art. 192 del codice penale e nel rispetto dei principi di diritto che regolano la valutazione della prova indiziaria”.

I motivi della condanna

Nella sentenza di 109 pagine, la giudice estensore Ersilia Calvanese scrive che “il contributo concorsuale di Bellini è stato indicato e vagliato dalla sentenza impugnata, secondo i canoni rigorosi indicati dalla giurisprudenza di legittimità, ed è consistito in un’attività essenziale nella commissione del delitto: il trasporto dell’esplosivo. Convergevano su tale punto l’intercettazione di Carlo Maria Maggi e le dichiarazioni di Gianfranco Maggi e Dino Bartoli, confortate dalla storia criminale di Bellini (che disponeva di un preciso canale privilegiato in esponenti della destra estremista anche per ottenere esplosivi, la cui provenienza era stata ritenuta ‘compatibilè con l’esplosivo utilizzato nella strage). La partecipazione alla strage di Bellini trovava ulteriori elementi di supporto, tutti tra loro concordanti: le dichiarazioni di Triestina Tommasi; l’incontro con Picciafuoco, la militanza di Bellini in Avanguardia Nazionale, i suoi rapporti con la destra eversiva militarmente organizzata, con i servizi di sicurezza e segreti deviati e con il procuratore della Repubblica Ugo Sisti nonché le coperture e le protezioni ricevute anche da apparati istituzionali, in Italia ed all’estero, prima e dopo la strage”.

“Strage organizzata dalla P2 e coperta da servizi deviati”

Ricostruendo la vicenda, i giudici della Cassazione sottolineano come la sentenza della Corte di assise di appello abbia stabilito che ”l’esecuzione materiale della strage di Bologna” è “imputabile ad un commando terroristico composto da più cellule costituite a loro volta da più soggetti provenienti da varie organizzazioni eversive di destra, uniti dal comune obiettivo di destabilizzare l’ordine democratico o, comunque, anche da soggetti legati ad apparati istituzionali deviati disponibili a partecipare a gravissime operazioni delittuose per ricevere in contropartita agevolazioni, protezioni ed anche compensi in denaro; tra tali soggetti vi era senza ombra di dubbio il latitante Paolo Bellini – si legge – la cui presenza alla stazione di Bologna al momento della strage era finalizzata a trasportare, consegnare e collocare quantomeno parte dell’esplosivo utilizzato oppure, a voler prescindere dal trasporto, dalla consegna e dalla collocazione dell’esplosivo, a fornire un materiale supporto all’azione degli altri compartecipi, nella piena consapevolezza che presso la sala di aspetto di seconda classe sarebbe stato collocato un micidiale ordigno; gli autori materiali della strage sono stati coordinati nella esecuzione da funzionari dei servizi segreti e da altri esponenti di apparati dello Stato deviati, che a loro volta hanno risposto alle direttive dei vertici della Loggia P2, il cui capo indiscusso Licio Gelli ha sia direttamente finanziato la strage, sia organizzato ripetutamente operazioni di depistaggio, anche mediatico”. Già nel gennaio dell’anno scorso gennaio era diventata definitiva la condanna all’ergastolo per Gilberto Cavallini, ex esponente dei Nuclei armati rivoluzionari, accusato di aver fornito alloggio a Francesca Mambro, Giusva Fioravanti e Luigi Ciavardini, nella fase immediatamente alla strage, di aver falsificato il documento intestato a Flavio Caggiula, consegnato da Ciavardini a Fioravanti, e di aver messo a disposizione un’auto per raggiungere il luogo della strage. “Questa sentenza conferma quello che avevamo sempre detto cioè che la strage è stata organizzata e finanziata dai vertici della loggia massonica P2, è stata protetta dai vertici dei servizi segreti italiani ed eseguita da terroristi fascisti appartenenti a varie sigle”, ha detto Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna.

L'articolo “Paolo Bellini era alla stazione di Bologna il giorno della strage. Il suo alibi è falso”: le motivazioni della Cassazione proviene da Il Fatto Quotidiano.




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