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Август
2020

Agevolazioni fiscali ricercatori all’estero di rientro in Italia: i requisiti richiesti

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Agevolazioni fiscali ricercatori all’estero di rientro in Italia: i requisiti richiesti

Sono previste delle agevolazioni fiscali per i ricercatori fuggiti all’estero al fine di sollecitarli a un ritorno in Italia. Agevolazioni la cui durata standard è di “soli” cinque anni, ma che potrebbe essere raddoppiata in presenza di alcuni requisiti. Sul tema l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti con la Risposta all’Interpello n. 274 del 26 agosto 2020. Ecco dunque cosa spetta ai ricercatori italiani di rientro dall’estero in materia di agevolazioni.

Agevolazioni fiscali per i cervelli che rientrano dall’estero

Al fine di contrastare la fuga dei cervelli e invitare i ricercatori nostri connazionali fuggiti altrove a rientrare “alla base”, è stato introdotto un regime agevolato, sul quale l’Agenzia delle Entrate fornisce un riepilogo informativo chiaro e completo con la succitata Risposta, elencando anche i requisiti richiesti per far sì che la durata delle agevolazioni previste aumenti a 10 anni.

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A chi spetta l’estensione degli sconti a 10 anni

Le agevolazioni spettano ai ricercatori italiani che hanno svolto all’estero almeno due anni di attività universitaria o di ricerca, sia nel settore pubblico sia nel settore privato, e che all’estero hanno la residenza. Questi ultimi, nell’eventualità in cui dovessero ritornare in Italia, potranno godere di un’importante agevolazione fiscale, che prevede una tassazione al 10% dei compensi per cinque anni. Più precisamente, “l’esclusione del 90% degli emolumenti percepiti dalla formazione del reddito di lavoro dipendente/autonomo ai fini Irpef, nonché alla formazione del valore della produzione ai fini Irap”.

L’estensione a dieci anni può avvenire solo nel caso in cui il ricercatore abbia due figli minorenni fiscalmente a carico. Per ottenere l’agevolazione è necessario acquisire la residenza fiscale in Italia e svolgere nel Paese l’attività di docente e ricercatore.  

L’agevolazione è legiferata dalla L. n. 78/10 (art. 44). I beneficiari devono essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato ed essere stati residenti all’estero, ma non in via occasionale, dove hanno dovuto, almeno per due anni, effettuare attività di ricerca o docenza.

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