Nel 2007 fu tamponato mentre era in motorino: risarcimento di 400 mila euro per lui e la moglie che lasciò il lavoro per assisterlo
Il giudice gli ha riconosciuto un danno da «stato d’animo di sofferenza interiore»
UDINE. Dall’incidente, un tamponamento mentre procedeva in motorino lungo la strada statale 13, in direzione di Tricesimo, uscì vivo, ma irrimediabilmente cambiato. Sia sul piano fisico, con un’invalidità del 75 per cento, sia su quello psicologico, con «effetti nocivi nel suo contesto personale».
E questo, dopo la recente distinzione introdotta dalla Cassazione tra danno biologico e danno morale, ora fa la differenza anche in termini di risarcimento. Proprio come dimostra la sentenza emessa dal tribunale di Udine, a scioglimento della causa promossa da un friulano rimasto ferito l’11 dicembre 2007, all’età di 40 anni, al rientro dal negozio del capoluogo dove lavorava come commesso.
Nel valutarne il caso, il giudice Marta Diamante gli ha riconosciuto «uno stato d’animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato».
Per un ristoro totale, tra lui e sua moglie, quantificato in oltre 400 mila euro.
Chiusa senza responsabilità sul fronte penale, con l’archiviazione della conducente dell’auto che lo aveva tamponato, la vicenda è dunque approdata al primo giro di boa in sede civile. E il pronunciamento, che accoglie buona parte delle richieste formulate dai legali dell’infortunato, avvocati Gabriele e Anna Agrizzi, è il primo o, comunque, uno dei primi in Friuli ad applicare l’edizione 2021 delle tabelle di Milano. Ossia quelle che, adeguandosi alla giurisprudenza degli ermellini, contemplano per la voce “danno morale” la possibilità di non essere conglobata in quella di “danno biologico”, «trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale e, perciò, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli eventuali aspetti dinamici compromessi».
In questo caso, tenuto conto «di tutti gli interessi individuali costituzionalmente tutelati che sono stati attinti dalla condotta illecita e delle conseguenze derivate in molte sfere della vita dell’infortunato – si legge nella sentenza –, compresa la relazione coniugale e l’indubbia riduzione della capacità lavorativa generica, anche alla luce della sua giovane età», il giudice gli ha riconosciuto una personalizzazione pari al 30 per cento.
Da qui, la condanna dell’automobilista, che con l’avvocato Giuseppe Nais aveva contestato la ricostruzione della dinamica dell’incidente, eccependo l’esclusiva responsabilità del quarantenne nel causarlo, a pagargli 351.561,59 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e 2.210 euro per quello patrimoniale (e che comprende anche la riduzione della capacità lavorativa), oltre ovviamente a interessi legali e rivalutazione monetaria.
Ulteriori 50 mila euro dovranno essere versati alla moglie, per «l’importante danno esistenziale» patito, «essendosi in concreto modificata l’esistenza personale e relazionale di coppia, sino alla scelta di rassegnare le dimissioni per assistere il coniuge».
Alle vie legali si era arrivati dopo una serie di falliti tentativi di soluzione stragiudiziale. Nel ricostruire la dinamica del sinistro, il tribunale civile aveva comunque parlato di «condotte rimproverabili» tanto all’infortunato, quanto al tamponatore, concludendo per la sussistenza del concorso di colpa.
Il quarantenne aveva effettuato la manovra di cambiamento della direzione di marcia «senza segnalarla» e «senza accertarsi della sopravvenienza di veicoli a distanza ridotta», mentre l’automobilista aveva iniziato il suo sorpasso «senza rispettare la distanza di sicurezza da tergo e laterale». Lo scontro era stato inevitabile.