“Ferie e permessi si maturano anche nelle ore di cassa integrazione ordinaria”: la sentenza del Tribunale di Ascoli
Ferie e permessi si maturano anche durante i periodi di cassa integrazione ordinaria a orario ridotto. È quanto ha stabilito il Tribunale di Ascoli Piceno accogliendo il ricorso presentato di sei lavoratori nei confronti della loro azienda che, dopo averli messi in cigo per il Covid tra il marzo 2020 e il gennaio 2021, avevo omesso di calcolare ferie e permessi anche per i giorni in cui gli operai erano costretti a casa. A prescindere dai giorni di effettiva prestazione lavorativa – ha stabilito la sentenza emessa dal giudice del lavoro Giovanni Iannelli – ai dipendenti vanno riconosciute entrambe.
Nel giudicare il ricorso degli operai, supportati dalla segreteria provinciale Fiom Cgil di Ascoli Piceno guidata da Alessandro Pompei, il Tribunale ha richiamato una pronuncia della Cassazione civile risalente al 1986 che stabiliva come il diritto al godimento delle ferie “non è suscettibile di riduzione proporzionale alle ore non lavorate in relazione alla situazione di lavoratori in cassa integrazione ad orario ridotto”, pertanto “per l’attività lavorativa, ancorché in tutto od in parte ad orario ridotto, spetta ai lavoratori il diritto al periodo di ferie retribuite, quale contrattualmente previsto” e “il relativo importo è proporzionalmente a carico del datore di lavoro per le ore di attività effettivamente prestata, mentre è a carico della cassa integrazione per la parte corrispondente alla riduzione di orario”.
Non solo, il giudice del lavoro ha ricordato come, in questo caso, i lavoratori fossero inquadrati con il contratto collettivo nazionale Metalmeccanici Industria, il quale prevede che se gli operai sono in servizio per più di 15 giorni mensili “i relativi istituti maturano come se il servizio fosse stato prestato per l’intero mese”, non limitandosi quindi “alle ore di servizio effettivamente svolto”. Per questo, la condotta dell’azienda è stata considerata illegittima e l’ha condannata a ripristinare i giorni di ferie e le ore di permesso ai lavoratori ancora in servizio e a riconoscere l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti ai ricorrenti pensionati, tutti assistiti dai legali Giacomo Summa e Federico Sciarra dello Studio Summa e Associati.
La cigo a orario ridotto, infatti, sottolinea il Tribunale di Ascoli “rappresenta una contrazione involontaria dell’attività produttiva, la quale comporta un più o meno apprezzabile sacrificio in capo ai singoli lavoratori, che vengono sospesi per periodi di tempo” dalla produzione. Il giudice ha ricordato che i lavoratori venivano collocati in cassa integrazione “per brevi periodi di tempo (dunque non a zero ore) talvolta anche solo per alcune ore della giornata”. E, si ricorda nella sentenza, le ferie “permettono al lavoratore la reintegrazione delle energie psicofisiche” e “di soddisfare le proprie esigenze familiari, sociali e culturali nonché ricreative”. Per questo “devono essere riconosciuti i giorni di ferie”, così come i permessi.
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