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La Consulta potrebbe salvare gli amministratori locali che hanno provocato il dissesto

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La Corte Costituzionale potrebbe annullare l’art 248 del Tuel, il Testo unico degli Enti Locali, che vieta per dieci anni agli amministratori locali ritenuti colpevoli di avere provocato un dissesto di ricoprire incarichi elettivi di qualsiasi genere. La decisione arriverà a breve.

L’udienza

L’udienza a Palazzo della Consulta si è tenuta martedì 10 marzo. A sollevare la questione costituzionale è stata la Corte dei Conti della Calabria, accogliendo la tesi dell’avvocato Oreste Morcavallo, difensore in sede contabile di alcuni ex amministratori del Comune di Cosenza. Relatore, il giudice costituzionale, Angelo Buscema. Si è costituita l’Avvocatura dello Stato. La decisione dovrebbe arrivare nei prossimi giorni a cavallo del referendum sulla separazione delle carriere.

Cosa succederebbe se la legge fosse incostituzionale

Se la Consulta decidesse di ritenere fondata la questione e dichiarasse l’illegittimità del comma 5 dell’art 248 la legge, ovviamente, finirebbe di sortire effetti. Attualmente per chi è ritenuto dagli organi giudiziari contabili responsabile del dissesto non è possibile candidarsi a Sindaco, Presidente di Provincia, Presidente di Giunta regionale, membro dei consigli comunali/provinciali/regionali, né al Parlamento italiano o europeo. È vietato anche ricoprire la carica di assessore (comunale, provinciale o regionale) e assumere incarichi in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.

Il dolo o la colpa grave

Come per ogni giudizio contabile affinché si accerti la responsabilità l’amministratore pubblico deve avere compiuto atti dolosi o di colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni. L’avv. Morcavallo ha chiesto e ottenuto dalla magistratura contabile calabrese la questione di non “manifesta infondatezza” e di rilevanza, gli elementi che consentono agli organi giurisdizionali di trasmettere al giudice delle leggi la richiesta di esaminare una norma. Per Morcavallo ci sarebbe una “evidente sproporzione” tra le pena irrogata, i dieci anni di interdizione, e gli atti compiuti. 

Mentre per la sanzione pecuniaria la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice (dosimetria), per la sanzione interdittiva (l’incandidabilità) si attende una pronuncia che stabilisca se il legislatore debba introdurre una “forchetta” temporale (es. da 5 a 10 anni) per rispettare il principio di proporzionalità delle pene, come già avvenuto per altre sanzioni amministrative e penali. Una decisione che farà comunque discutere.

 

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