MODIFICHE BDN 15.01.2024
Ai Sigg. Allevatori
Come da nota del Ministero della Salute appena ricevuta, si informa delle seguenti nuove procedure in vigore dal 15.01.2024.
Inserimento dei soggetti in BDN (Banca Dati Nazionale)
Per i soggetti nati prima del 10.01.2022, questo Ufficio inserirà in BDN le sole informazioni anagrafiche.
L’inserimento dell’animale nel registro di allevamento avverrà solo dopo esplicita acquisizione dell’equino da parte dell’allevatore interessato, il quale dovrà accedere alla funzionalità BDN “Registri di stalla – Iscrizione equini – Capi registrati provenienti dai registri degli OR” e confermare l’effettiva presenza in allevamento del soggetto con conseguente iscrizione nel suo registro.
Decessi, furti, smarrimenti e ritrovamenti
Per decessi, furti, smarrimenti e ritrovamenti, in caso di mancato inserimento in BDN nel termine previsto dalla normativa (si ricorda : al momento 7 giorni), l’ASL provvederà all’inserimento medesimo, dando atto se l’evento è stato tempestivamente comunicato dal detentore dell’animale ed, in caso di ritardo, applicando le azioni correttive e le sanzioni previste dal D.Lgs. 134/2022, salvo lo stesso dimostri con idonea documentazione di averne data comunicazione a questo Ente Selezionatore in tempo utile e con le modalità stabilite.
A tal fine, si conferma che per decessi, furti, smarrimenti e ritrovamenti, la comunicazione a questo Ente Selezionatore, ai fini dell’inserimento in BDN, deve essere fornita compilando la modulistica disponibile in segreteria o scaricabile dal portale https://www.anamf.it/download- modulistica e, consegnando la stessa, unitamente a copia del documento di identità, nei consueti orari di apertura degli uffici od inviando a mezzo pec alla casella “anamf@pec.it”.
Nell’occasione, si ricorda :
- le denunce di nascita devono essere comunicate a questo Ufficio entro 60 giorni, tramite la consueta modulistica;
- l’identificazione dei puledri deve essere eseguita entro 6 mesi dalla nascita, secondo la procedura sin’ora utilizzata;
- l’opzione “dpa” (uso alimentare), per cavalli ed asini, va esercitata entro sei mesi per i soggetti non iscritti in Razza ed entro un anno per i soggetti iscritti in Razza;
Gli uffici sono a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.
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