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Сентябрь
2021

Licenziato da Cermec dopo lo scandalo: il caso torna davanti al giudice del lavoro

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MASSA. Il giudice del lavoro aveva confermato la legittimità del suo licenziamento, stabilendo però che l’azienda avrebbe dovuto pagargli 24 mensilità per la mancata tempestività delle contestazioni. Ma, dal momento che l’unica cosa che gli interessava era tornare al lavoro, fece appello, perdendolo. La corte di appello, non solo confermò la sentenza del giudice di primo grado, ma stabilì anche che avrebbe dovuto restituire le mensilità già ricevute perché le contestazioni, contrariamente a quanto stabilito in primo grado, erano state tempestive.

Quelle somme, il lavoratore, non le ha ancora restituite. Motivo per cui l’azienda ha inviato un decreto ingiuntivo e il 27 ottobre compariranno tutti, di nuovo, davanti al giudice del lavoro del tribunale di Massa, Augusto Lama.

È la vicenda di Vittorio Mazzanti, ex funzionario di Cermec, licenziato nel marzo del 2016, dopo lo scoppio del caso di Delca spa, società appaltatrice dell’azienda apuana dello smaltimento dei rifiuti, nei confronti della quale erano state emesse, tra il 2003 e il 2008, fatture per prestazioni mai effettuate. Per quei fatti sono finiti a processo, e sono stati poi condannati, gli allora responsabili dell’azienda.

Mazzanti non venne coinvolto nel procedimento penale, ma l’azienda decise di licenziarlo comunque accusandolo di aver accettato l’emissione di fatture false, di aver concorso alla cessione in favore di istituto di credito di crediti pari a undici milioni di euro, fondati su prestazioni mai rese da Delca e di aver omesso alla nuova governance i fatti.

L’ex funzionario, davanti ai giudici, in sede civile, si è sempre difeso sostenendo che il suo ufficio (lui al momento del licenziamento era responsabile di staff controllo di gestione e trasporanza; prima aveva la qualifica di responsabile dell’area di contabilità e bilancio) non potesse sottrarsi all’obbligo contabile di registrare le fatture emesse; che la scelta di modificare la contabilità era sottratta alla sua autonomia; che la decisione di registrare regolarmente le fatture in mancanza di reali prestazioni non era stata sua; e che quindi non aveva alcun margine di scelta: lui eseguiva solo ordini.

Ma la corte d’appello, lo scorso novembre, ha respinto il ricorso. Il giudice, nella sua sentenza, ha anzitutto distinto la responsabilità penale da quella disciplinare. Se, cioè, è stata esclusa la partecipazione dell’ex dipendente ai fatti oggetto delle indagini, «il ricorrente – si legge – è incorso comunque in gravi inadempimenti giustificanti il recesso per giusta causa».

Mazzanti, secondo la corte di appello «non era un mero esecutore ma, anche se lo fosse stato, avrebbe comunque dovuto disobbedire agli ordini illeciti e/o delittuosi». Il giudice evidenzia anche «l’idoneità degli ordini impartiti dal superiore gerarchico a far venire meno la gravità della condotta, trattandosi di ordini contrari ai principi etici e giuridici, della cui illiceità il responsabile della contabilità era in grado di rendersi conto e si è reso conto».

L’ex dipendente Cermec, secondo la corte di appello, ha «tenuto gravissime condotte illecite» e, pur avendo collaborato con le forze dell’ordine, «ha sempre celato il suo ruolo, non ha riferito ai nuovi vertici di Cemerc le pratiche contabili e fiscali poste in essere e non ha nemmeno adeguatamente collaborato nell’ambito delle indagini disposte dai predetti, ostacolando e/o ritardando così anche le iniziative riparatrici».

Con questa sentenza il giudice ha quindi confermato la legittimità del licenziamento, stabilendo inoltre che l’ex dipendente avrebbe dovuto restituire le somme ricevute dall’azienda.

Somme non ancore restituito, motivo per cui ha ricevuto un decreto ingiuntivo da parte dell’azienda. Decreto impugnato davanti al tribunale di Massa, sostenendo che il procedimento è ancora in corso. Ha infatti fatto ricorso in Cassazione contro la sentenza della corte di appello. Il 27 ottobre, il giudice Lama si pronuncerà sul caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




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