La sentenza del Tar: aeroporto “Duca d’Aosta” vincolato solo sugli immobili e concessione salva
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Accolto il ricorso dell’Enac contro il decreto del Mibact. L’assessore di Gorizia Obizzi: «Perso un anno»
GORIZIA. «Questa contesa ha minato seriamente l’operatività dell’aeroporto di Gorizia. Oggi, la vicenda si è sbloccata. Tutto è bene quel che finisce bene».
È il commento dell’assessore comunale alle Società partecipate Dario Obizzi, dopo la sentenza del Tar favorevole all’Ente nazionale per l’aviazione civile che, in una diatriba tutta statale, contestava la decisioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che aveva dichiarato «di interesse culturale» tutto l’aeroporto «comprensivo di sedime e manufatti ivi collocati». Alla fine, la sentenza ha accolto il ricorso di Enac contro il provvedimento del Mibact. «Semplifico al massimo: il ministero aveva contestato la nullità della concessione alla società consortile. Un elemento che è venuto meno sin da subito. L’altra contestazione - annota Obizzi, che di professione è avvocato - riguardava il vincolo della Soprintendenza sull’intero sedime aeroportuale, anche sulla pista di volo. In sostanza, non si sarebbe potuta piantare nemmeno una puntina da disegno nel compendio aeroportuale. Enac, sin dal primo minuto, ha contestato che il vincolo sì c’era, ma solo sugli edifici esistenti». Alla fine, il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso dell’Ente nazionale per l’aviazione civile: quindi, la tutela riguarderà soltanto gli immobili, in larga parte ruderi. «Ogni modifica andrà concordata e autorizzata dalla Soprintendenza, ovviamente. Se, invece, avremo la necessità di andare a realizzare un nuovo capannone o rifare, ad esempio, tutta la recinzione, vincoli non ci sono né ci saranno. La diatriba, comunque, ha comportato uno stop di un anno a tutti i progetti di sviluppo. La sentenza del Tar disattende quella teoria che voleva che il vincolo fosse apposto sull’intero sedime. La svolta ci dà - conclude Obizzi - uno spiraglio di tranquillità». E la tranquillità è necessaria come il pane, quando si parla del “Duca d’Aosta” e della sua storia tormentata.
Ma entriamo nel dettaglio della sentenza del Tar. «Il ricorso - si legge testualmente - è fondato sotto il profilo dell’eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione del vincolo, valorizzati, sotto profili diversi, in entrambi i motivi di ricorso per quanto riferito alle aree inedificate, alle piste di volo e alla recinzione». Altri passaggi importanti: «Non possono essere ritenute sufficienti, ai fini dell’estensione del vincolo all’intero sedime aeroportuale, le ragioni di interesse culturale esposte nella relazione storico-artistica e integrate dall’essere l’aeroporto, comprensivo delle sue parti inedificate, rappresentativo della storia dell’aviazione italiana. L’area mantiene anche oggi la propria destinazione d’uso aeroportuale, con conseguente necessità di preservarne l’efficienza operativa e la sicurezza».
Il Tar definisce «non giusticata» l’estensione generalizzata «del regime autorizzatorio sull’intero sedime aeroportuale, che sembra, in effetti, costituire un aggravio procedimentale per la sicurezza delle attività - scandisce il Tribunale - . Ciò in particolare ove si consideri l’impossibilità per il Ministero dei beni culturali di sindacare l’opportunità degli interventi, per quanto attiene ai loro profili tecnico-aeronautici, di esclusiva competenza di Enac, nonché alla luce del necessario coinvolgimento dello stesso Ministero in caso degli interventi di maggior impatto, come quelli di sviluppo dell’aeroporto».
Per queste e per altre ragioni ancor più tecniche «il ricorso deve essere accolto», si legge nella sentenza.